Art. 9. Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 9: - Testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come integrato dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897: "Ferme restando le agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. Non concorrono inoltre a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva: a) i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone devastate da catastrofi o da calamita' naturali; b) i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. L'imposta sostitutiva e' ridotta alla meta' per i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformita' alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Per le operazioni di finanziamento dei crediti all'esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, di durata superiore ai diciotto mesi l'imposta sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma dell'art. 18. Il trattamento previsto agli effetti dell'imposta di bollo dal secondo comma dell'art. 15 e' esteso anche agli effetti cambiari e titoli equivalenti indicati nel primo comma dell'art. 32 della legge citata nel precedente comma".