Art. 9. 
 
  Ai  finanziamenti  del  Foncooper  si  applicano  le   agevolazioni
tributarie di cui all'articolo 19 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
 
          Nota all'art. 9:
            -  Testo  dell'art.  19  del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  come  integrato
          dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          dicembre 1980, n. 897:
            "Ferme  restando le agevolazioni di cui agli articoli 15,
          16 e 17, i finanziamenti effettuati con fondi somministrati
          o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto
          degli  stessi  non  concorrono a formare la base imponibile
          dell'imposta sostitutiva.
            Non  concorrono  inoltre  a  formare  la  base imponibile
          dell'imposta sostitutiva:
              a)  i  finanziamenti previsti da leggi speciali recanti
          provvidenze  a  favore di zone devastate da catastrofi o da
          calamita' naturali;
              b)  i  finanziamenti  fatti ad amministrazioni statali,
          anche  con  ordinamento  autonomo,  a  regioni,  province e
          comuni  e  ad  enti  pubblici  istituiti esclusivamente per
          l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto
          di servizi pubblici in regime di monopolio.
              L'imposta sostitutiva e' ridotta alla meta' per i mutui
          concessi  dagli  istituti  di credito fondiario ad istituti
          autonomi  per  le case popolari e a cooperative edilizie in
          conformita'  alle disposizioni degli articoli 147 e 148 del
          testo  unico  sull'edilizia popolare ed economica approvato
          con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
              Per   le   operazioni   di  finanziamento  dei  crediti
          all'esportazione  previsti  dalla  legge 24 maggio 1977, n.
          227,   di  durata  superiore  ai  diciotto  mesi  l'imposta
          sostitutiva si applica nella misura di cui al secondo comma
          dell'art. 18.
              Il  trattamento  previsto  agli effetti dell'imposta di
          bollo  dal  secondo comma dell'art. 15 e' esteso anche agli
          effetti  cambiari  e  titoli equivalenti indicati nel primo
          comma  dell'art.  32  della  legge  citata  nel  precedente
          comma".