(Accordo - art. 13)
                              Art. 13. 
 
  1.  Le  disposizioni  precedenti  costituiscono  modificazioni  del
Concordato lateranense accettate dalle due Parti,  ed  entreranno  in
vigore alla data dello scambio degli  strumenti  di  ratifica.  Salvo
quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato
stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate. 
  2. Ulteriori materie  per  le  quali  si  manifesti  l'esigenza  di
collaborazione tra la Chiesa cattolica e  lo  Stato  potranno  essere
regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le
competenti autorita' dello Stato e la Conferenza Episcopale italiana.