(Accordo - art. 2)
                               Art. 2. 
 
  1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la  piena
liberta'  di  svolgere  la  sua  missione  pastorale,   educativa   e
caritativa, di evangelizzazione e di santificazione.  In  particolare
e' assicurata alla Chiesa la liberta' di organizzazione, di  pubblico
esercizio del culto, di  esercizio  del  magistero  e  del  ministero
spirituale nonche' della giurisdizione in materia ecclesiastica. 
  2. E' ugualmente assicurata la reciproca liberta' di  comunicazione
e di corrispondenza fra  la  Santa  Sede,  la  Conferenza  Episcopale
italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i
fedeli, cosi' come la liberta' di pubblicazione  e  diffusione  degli
atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. 
  3.  E'  garantita  ai  cattolici  e  alle   loro   associazioni   e
organizzazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione  del
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
  4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato  che
Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicita'.