(Accordo - art. 8)
                               Art. 8. 
 
  1. Sono riconosciuti gli  effetti  civili  ai  matrimoni  contratti
secondo le norme  del  diritto  canonico,  a  condizione  che  l'atto
relativo sia trascritto  nei  registri  dello  stato  civile,  previe
pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo  la  celebrazione,  il
parroco o il suo delegato spieghera' ai contraenti gli effetti civili
del matrimonio,  dando  lettura  degli  articoli  del  codice  civile
riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigera' quindi,  in
doppio originale, l'atto di matrimonio,  nel  quale  potranno  essere
inserite le dichiarazioni dei coniugi  consentite  secondo  la  legge
civile. 
  La Santa Sede prende atto che  la  trascrizione  non  potra'  avere
luogo: 
    a) quando gli sposi  non  rispondano  ai  requisiti  della  legge
civile circa l'eta' richiesta per la celebrazione; 
    b) quando sussiste fra gli sposi  un  impedimento  che  la  legge
civile considera inderogabile. 
  La trascrizione  e'  tuttavia  ammessa  quando,  secondo  la  legge
civile, l'azione di nullita' o di annullamento  non  potrebbe  essere
piu' proposta. 
  La richiesta di trascrizione e' fatta, per  iscritto,  dal  parroco
del luogo dove il matrimonio e' stato celebrato, non oltre  i  cinque
giorni  dalla  celebrazione.  L'ufficiale  dello  stato  civile,  ove
sussistano le condizioni  per  la  trascrizione,  la  effettua  entro
ventiquattro ore dal  ricevimento  dell'atto  e  ne  da'  notizia  al
parroco. 
  Il matrimonio ha effetti civili  dal  momento  della  celebrazione,
anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia
effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. 
  La trascrizione puo'  essere  effettuata  anche  posteriormente  su
richiesta dei due  contraenti,  o  anche  di  uno  di  essi,  con  la
conoscenza e senza  l'opposizione  dell'altro,  sempre  che  entrambi
abbiano conservato ininterrottamente  lo  stato  libero  dal  momento
della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e  senza
pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. 
  2. Le sentenze di nullita' di matrimonio pronunciate dai  tribunali
ecclesiastici, che siano  munite  del  decreto  di  esecutivita'  del
superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su  domanda  delle
parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana
con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti: 
    a) che il giudice  ecclesiastico  era  il  giudice  competente  a
conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato  in  conformita'
del presente articolo; 
    b) che nel procedimento davanti  ai  tribunali  ecclesiastici  e'
stato assicurato alle parti il diritto di agire  e  di  resistere  in
giudizio   in   modo   non   difforme   dai   principi   fondamentali
dell'ordinamento italiano; 
    c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione
italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. 
  La  corte  d'appello  potra',  nella  sentenza  intesa  a   rendere
esecutiva una sentenza  canonica,  statuire  provvedimenti  economici
provvisori a favore di uno dei coniugi il cui  matrimonio  sia  stato
dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice  competente  per  la
decisione sulla materia. 
  3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale
la Santa Sede sente l'esigenza  di  riaffermare  il  valore  immutato
della dottrina cattolica sul  matrimonio  e  la  sollecitudine  della
Chiesa per la dignita' ed i valori della famiglia,  fondamento  della
societa'.