Art. 2. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 155, e al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a corrispondere, per gli operai assunti a tempo determinato di cui all'articolo precedente, i contributi agricoli unificati dovuti, a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, mediante versamenti trimestrali dei contributi medesimi per il numero di giornate effettivamente impiegate in ogni trimestre dell'anno solare. Le denunce periodiche e i versamenti contributivi sono sottoposti ai termini di cui al decreto ministeriale 2 giugno 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 giugno 1982. Tale disciplina si applica altresi' alla denuncia degli operai a tempo indeterminato e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali. Le denunce della manodopera assunta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, e i relativi versamenti dei contributi agricoli unificati, effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge secondo termini e modalita' diversi da quelli previsti dalle leggi di cui al primo comma, sono considerati validi e soggetti ad eventuale conguaglio senza gravamenti di interessi per ritardato pagamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI