(Convenzione - art. 12)
                            ARTICOLO 12. 
 
  1. Gli  Stati  parte  prenderanno  tutte  le  misure  adeguate  per
eliminare la discriminazione nei  confronti  delle  donne  nel  campo
delle cure sanitarie al fine di assicurare  loro,  in  condizione  di
parita' con gli uomini. i mezzi per  accedere  ai  servizi  sanitari,
compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare. 
  2.  Nonostante  quanto  disposto  nel  paragrafo  1  del   presente
articolo,  gli  Stati  parte  forniranno  alle  donne,   durante   la
gravidanza,  al  momento  del  parto  e  dopo  il  parto,  i  servizi
appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata
sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.