(Convenzione - art. 16)
                            ARTICOLO 16. 
 
  1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per  eliminare
la discriminazione nei confronti della donna in  tutte  le  questioni
derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in  particolare,
assicurano, in condizioni di parita' con gli uomini: 
    a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; 
    b)  lo  stesso  diritto  di  scegliere  liberamente  il   proprio
congiunto e di contrarre  matrimonio  soltanto  con  libero  e  pieno
consenso; 
    c) gli stessi diritti e le stesse responsabilita' nell'ambito del
matrimonio ed all'atto del suo scioglimento; 
    d) gli stessi diritti e le stesse responsabilita' come  genitori,
indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni  che
si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sara' la
considerazione preminente; 
    e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e  con  cognizione
di causa, il numero e l'intervallo delle nascite e di  accedere  alle
informazioni, all'educazione ed ai  mezzi  necessari  per  esercitare
tali diritti; 
    f) i medesimi diritti e responsabilita'  in  materia  di  tutela,
curatela, affidamento ed  adozione  di  minori,  o  simili  istituti,
allorche' questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso,
l'interesse dei fanciulli sara' la considerazione preminente; 
    g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa
la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione; 
    h) gli  stessi  diritti  ad  ambedue  i  coniugi  in  materia  di
proprieta', di acquisizione, gestione, amministrazione,  godimento  e
disponibilita' dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso. 
  2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno  effetti
giuridici e tutte le  misure  necessarie,  comprese  le  disposizioni
legislative, saranno prese al fine di fissare un'eta' minima  per  il
matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio  su  un
registro ufficiale.