(Convenzione - art. 18)
                            ARTICOLO 18. 
 
  1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite,  per  esame  da  parte  del
Comitato,  un  rapporto   sulle   misure   di   ordine   legislativo,
giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per
dar seguito  alle  disposizioni  della  presente  Convenzione  e  sui
progressi realizzati in merito: 
    a)  durante  l'anno  seguente   all'entrata   in   vigore   della
Convenzione nello Stato interessato: 
      b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato. 
    2. I rapporti possono indicare i fattori  e  le  difficolta'  che
influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi, previsti
dalla presente Convenzione.