(Convenzione - art. 20)
                            ARTICOLO 20. 
 
  1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un  periodo  di  due
settimane, al massimo, ogni anno per esaminare i rapporti  presentati
in conformita' all'articolo 18 della presente Convenzione. 
  2. Le sessioni del Comitato  hanno  luogo  normalmente  nella  sede
dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  o  in  altro  luogo  adatto
stabilito dal Comitato stesso.