(Convenzione - art. 25)
                            ARTICOLO 25. 
 
  1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati. 
  2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
e' designato come depositario della presente Convenzione. 
  3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e  gli  strumenti
di  ratifica  saranno  depositati  presso  il   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 
  4. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di  tutti  gli
Stati. L'adesione si effettuera' con il deposito degli  strumenti  di
adesione presso  il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite.