(Convenzione - art. 28)
                            ARTICOLO 28. 
 
  1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite
ricevera' e comunichera' a tutti gli Stati il testo delle riserve che
saranno fatte al momento della ratifica o dell'adesione. 
  2.  Non  sara'  autorizzata  nessuna  riserva   incompatibile   con
l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione. 
  3. Le riserve potranno essere ritirate  in  qualsiasi  momento  per
mezzo   di    notifica    indirizzata    al    Segretario    Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  che  informera'  tutti  gli
Stati parte della Convenzione. La notifica avra' effetto alla data di
ricezione.