ARTICOLO 29. 1. Ogni controversia tra due o piu' Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non sia regolata per via negoziale, sara' sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo statuto della Corte. 2. Ogni Stato parte potra' dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avra' formulato tali riserve. 3. Ogni Stato parte che avra' formulato una riserva in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potra', in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.