(Convenzione - art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
 
  Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinche'  le  donne,
in condizione di parita'  con  gli  uomini  e  senza  discriminazione
alcuna, abbiano la possibilita' di rappresentare  i  loro  governi  a
livello   internazionale   e   di   partecipare   ai   lavori   delle
organizzazioni internazionali.