IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di differire taluni termini stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di agevolare gli adempimenti di competenza sia dei cittadini sia degli apparati della pubblica amministrazione; Ritenuta altresi' la necessita' e l'urgenza di eliminare le estreme difficolta' operative riscontrate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonche' di precisare l'ambito di applicazione di talune norme penali della medesima legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ai fini della sanatoria gratuita delle opere interne definite dall'articolo 26 della medesima legge, e' prorogato al 30 giugno 1985. 2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, e' prorogato al 30 settembre 1985. 3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno gia' presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione, possono presentare nuovamente la dichiarazione su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.