Art. 2.

  L'articolo  7,  comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e' cosi' modificato:
  "Il  segretario  comunale  redige  e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli
ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  riguardanti  opere o
lottizzazioni  realizzate  abusivamente e delle relative ordinanze di
sospensione  e  lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente, al
presidente   della   giunta   regionale   e,  tramite  la  competente
prefettura, al Ministro dei lavori pubblici".