Art. 3. La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificata: "a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;".