Art. 3.

  La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e' cosi' modificata:
  "a)  l'ammenda  fino  a  lire  20  milioni per l'inosservanza delle
norme,  prescrizioni  e  modalita'  esecutive previste dalla presente
legge,   dalla   legge   17   agosto  1942,  n.  1150,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  in  quanto  applicabili, nonche' dai
regolamenti    edilizi,   dagli   strumenti   urbanistici   e   dalla
concessione;".