Art. 4. 
 
  Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28  febbraio  1985,  n.
47, e' sostituito dal seguente: 
  "Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il  rilascio
della concessione o  della  autorizzazione  in  sanatoria  per  opere
eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle  ricadenti
nei parchi nazionali regionali, e' subordinato al  parere  favorevole
delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela  del  vincolo  stesso.
Qualora tale parere non venga  reso  dalle  suddette  amministrazioni
entro centottanta giorni dalla domanda,  si  intende  reso  in  senso
negativo".