Art. 5.

  Il  secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e' cosi' modificato:
  "L'oblazione  interamente  corrisposta  estingue  i  reati  di  cui
all'articolo  41  della  legge  17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni,  e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonche' quelli
di  cui  all'articolo  221  del  testo  unico  delle leggi sanitarie,
approvato  con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli
13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086".