Art. 5. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' cosi' modificato: "L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonche' quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086".