Art. 6.

  L'articolo  39  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47, e' cosi'
modificato:
  "L'effettuazione  dell'oblazione,  qualora  le  opere  non  possano
conseguire  la  sanatoria,  estingue i reati contravvenzionali di cui
all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento
di  una  somma  di  danaro  sono  ridotte  in  misura  corrispondente
all'oblazione  versata  se  l'interessato  dichiari  di rinunciare al
rimborso".