Art. 7. L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal seguente: "E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonche' ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dallo articolo 20 della presente legge. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo".