Art. 7. 
 
  L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "E' vietato a tutte  le  aziende  erogatrici  di  servizi  pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di  opere  prive  di
concessione, nonche' ad  opere  prive  di  concessione  ad  edificare
iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e  per  le  quali  non  siano  stati
stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata  in
vigore della presente legge. 
  Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla  domanda  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli  effetti
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio  1968,  n.  15,  indicante  gli
estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive,  gli
estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda  di
concessione in sanatoria corredata della prova  del  pagamento  delle
somme  dovute  a  titolo  di  oblazione   per   intero   nell'ipotesi
dell'articolo 13 e limitatamente alle  prime  due  rate  nell'ipotesi
dell'articolo  35.  Il  contratto  stipulato  in  difetto   di   tali
dichiarazioni e' nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice,  cui
sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto alle
pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge  28  gennaio
1977, n. 10, come modificato dallo articolo 20 della presente legge. 
  Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio  1977,  in  luogo
degli  estremi  della  licenza  edilizia  puo'  essere  prodotta  una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che  l'opera  e'  stata
iniziata in data anteriore al 30  gennaio  1977.  Tale  dichiarazione
puo' essere ricevuta e inserita nello  stesso  contratto,  ovvero  in
documento separato da allegarsi al contratto medesimo".