Art. 8. 1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma". 2. All'articolo 35 della medesima legge: nella lettera b) del terzo comma le parole "prima rata" sono sostituite dalle parole "seconda rata"; al sesto comma dopo le parole "maggiorato del 10 per cento" sono aggiunte le parole "in ragione di anno"; al nono comma le parole "articolo 36" sono sostituite dalle parole "articolo 37". 3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge e' sostituito dal seguente: "Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno". 4. All'articolo 44 della medesima legge le parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione" sono sostituite dalle parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione". 5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole "acconto calcolato" sono sostituite dalle parole "oblazione versata".