Art. 8.

  1.  All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47,  le  parole  "secondo  comma" sono sostituite dalle parole "terzo
comma".
  2. All'articolo 35 della medesima legge:
    nella  lettera  b)  del  terzo  comma le parole "prima rata" sono
sostituite dalle parole "seconda rata";
    al  sesto comma dopo le parole "maggiorato del 10 per cento" sono
aggiunte le parole "in ragione di anno";
    al  nono  comma  le  parole  "articolo  36" sono sostituite dalle
parole "articolo 37".
  3.  Il  terzo  comma  dell'articolo  36  della  medesima  legge  e'
sostituito dal seguente:
  "Per   coloro  che  godono  delle  agevolazioni  di  cui  ai  commi
precedenti,  le  rate successive alla prima sono maggiorate del tasso
di interesse del 10 per cento in ragione d'anno".
  4.  All'articolo  44 della medesima legge le parole "sono sospesi i
procedimenti  amministrativi  e  la  loro esecuzione" sono sostituite
dalle   parole   "sono   sospesi   i  procedimenti  amministrativi  e
giurisdizionali e la loro esecuzione".
  5.  Nella  tabella  allegata  alla  medesima legge, nella nota 1 le
parole  "acconto  calcolato"  sono sostituite dalle parole "oblazione
versata".