Art. 9. 1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1 ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento. 2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, inoltre, anche coordinando le iniziative delle altre Amministrazioni dello Stato e delle regioni, a riferire periodicamente al Parlamento sullo stato del territorio con particolare riguardo all'andamento del fenomeno dell'abusivismo. 4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico della disponibilita' del capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.