Art. 9.

  1.  Il  Ministero  dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio
1986,  alla  rilevazione  della  consistenza  e delle caratteristiche
delle  opere  abusive  realizzate  fino  al  1  ottobre  1983 ed alle
relative elaborazioni riferendone al Parlamento.
  2.  Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di
cui  al  comma  1,  il  Ministero  dei  lavori pubblici predispone il
modello  per  la  domanda  da  presentare ai sensi dell'art. 35 della
legge  28  febbraio  1985,  n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  provvede,  inoltre, anche
coordinando  le  iniziative delle altre Amministrazioni dello Stato e
delle  regioni,  a  riferire periodicamente al Parlamento sullo stato
del  territorio  con  particolare riguardo all'andamento del fenomeno
dell'abusivismo.
  4.  All'onere  derivante  dal presente articolo, valutato in lire 2
miliardi  per  l'anno 1985, si provvede a carico della disponibilita'
del  capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici.