La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
  hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Fondo unico per lo spettacolo 
 
  Per il sostegno finanziario  ad  enti,  istituzioni,  associazioni,
organismi  ed  imprese   operanti   nei   settori   delle   attivita'
cinematografiche, musicali, di  danza,  teatrali,  circensi  e  dello
spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed  il  sostegno  di
manifestazioni ed iniziative di carattere e  rilevanza  nazionali  da
svolgere in  Italia  o  all'estero,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero del turismo e  dello  spettacolo,  il  Fondo
unico per lo spettacolo.