Art. 11. Temporaneita' delle agevolazioni fiscali e relative modalita' di applicazione Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa. Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal titolo II della presente legge sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto dovra' altresi' essere stabilito che le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede legale e l'oggetto principale dell'attivita' e disposto il divieto di usufruire dei benefici fiscali da parte di imprese operanti in settori diversi da quelli dello spettacolo mediante operazioni societarie quali fusioni ed incorporazioni.