Art. 11.
              Temporaneita' delle agevolazioni fiscali
                e relative modalita' di applicazione

  Le  agevolazioni  fiscali  di  cui  agli  articoli  7,  8 e 9 della
presente  legge si applicano per il periodo di cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore della legge stessa.
  Le modalita' per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste
dal  titolo  II  della  presente legge sono stabilite con decreto del
Ministro  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro del turismo e
dello  spettacolo  da  emanarsi  entro  trenta giorni dall'entrata in
vigore  della presente legge. Con tale decreto dovra' altresi' essere
stabilito  che  le imprese abbiano nel territorio dello Stato la sede
legale e l'oggetto principale dell'attivita' e disposto il divieto di
usufruire  dei  benefici  fiscali  da  parte  di  imprese operanti in
settori  diversi  da  quelli  dello  spettacolo  mediante  operazioni
societarie quali fusioni ed incorporazioni.