Art. 16.
                          Entrata in vigore

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 aprile 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              LAGORIO,  Ministro  del turismo e dello
                                spettacolo

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI