Art. 11.

  Entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore della presente legge, il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  col  Ministro  di  grazia e giustizia, emanera' le norme di
attuazione  della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali
di  categoria  e  quelle  a  carattere  generale  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.