Art. 11. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanera' le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.