Art. 2.

  Presso  ciascuna  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura  e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di
commercio.
  Al  ruolo  di  cui al precedente comma devono iscriversi coloro che
svolgono  o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante
di  commercio  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  fissati  dai
successivi articoli 5 e 6.
 
          NOTE

          Nota all'art. 2, terzo comma:
            Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957,
          n.   678,   concerne   nuove   norme  sulle  documentazioni
          amministrative e sulla legalizzazione di firme.