Art. 2. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.
NOTE Nota all'art. 2, terzo comma: Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concerne nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme.