Art. 3.

  Per   ottenere   l'iscrizione  nel  ruolo  gli  interessati  devono
presentare  domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4,
istituita  presso  la  camera  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui risiedono.
  Ai  fini  della  documentazione  relativa  alle  singole domande le
commissioni  istituite  presso  le  camere  di  commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  osservano le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.