Art. 3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono presentare domanda alla commissione di cui al successivo articolo 4, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono. Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.