Art. 4.

  Presso  ciascuna  camera  di  commercio,  industria,  artigianato e
agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni
nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni.
  Essa e' composta:
    a) da un membro di giunta della camera di commercio;
    b)  da  sette  membri  scelti  fra gli agenti e rappresentanti di
commercio,  iscritti  al  ruolo  su designazione delle organizzazioni
sindacali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale;
    c)   da   un   rappresentante   delle   associazioni  provinciali
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato firmatarie degli
accordi   economici  collettivi  degli  agenti  e  rappresentanti  di
commercio o comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto
sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse;
    d)  da  un  rappresentante  dell'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione.
  La commissione cosi' costituita nomina al suo interno il presidente
ed un vicepresidente.
  In  caso  di morte o di decadenza di un membro la commissione viene
integrata  dalla  giunta camerale con le stesse modalita' della prima
nomina.
  Alla   segreteria  della  commissione  provinciale  e'  addetto  un
funzionario  in  servizio  presso  la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.