Art. 4. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa e' composta: a) da un membro di giunta della camera di commercio; b) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti al ruolo su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale; c) da un rappresentante delle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio o comunque piu' rappresentative a livello nazionale, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle categorie stesse; d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La commissione cosi' costituita nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente. In caso di morte o di decadenza di un membro la commissione viene integrata dalla giunta camerale con le stesse modalita' della prima nomina. Alla segreteria della commissione provinciale e' addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.