Art. 6.

  Qualora  l'attivita'  di  agente  o rappresentante di commercio sia
esercitata da societa', i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono
essere  posseduti  dai  legali  o  dal  legale  rappresentante  delle
societa' stesse.
  Le  societa'  sono  tenute  a  comunicare alla competente camera di
commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura  le  eventuali
variazioni  dei  loro  legali  rappresentanti per l'aggiornamento del
ruolo.