Art. 7.

  La   commissione   provinciale,   entro   sessanta   giorni   dalla
presentazione  della  domanda,  delibera l'iscrizione o il diniego di
iscrizione   ed   il   presidente   ne   da'  motivata  comunicazione
all'interessato entro i quindici giorni successivi.
  Nel    termine   di   sessanta   giorni   dall'avvenuta   notifica,
l'interessato  puo'  ricorrere  alla  commissione  centrale di cui al
successivo   articolo  8.  Trascorso  inutilmente  tale  termine,  il
provvedimento di diniego di iscrizione diventa definitivo.
  La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione
dal ruolo nei confronti dell'agente o rappresentante di commercio nei
seguenti casi:
    1)  quando  viene  a mancare uno dei requisiti o delle condizioni
previste dal precedente articolo 5;
    2) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;
    3) su richiesta dell'interessato.
  Nei  casi  previsti  dai  numeri  1)  e  2) del precedente comma la
commissione  provinciale,  sentito  l'interessato, adotta il relativo
provvedimento   di   cancellazione   che   deve   essere   notificato
all'interessato  entro  quindici  giorni dalla data del provvedimento
stesso.
  Nel  termine  di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato
puo'  ricorrere  alla  commissione  centrale  di  cui  al  successivo
articolo  8.  Qualora  entro  tale  termine  l'interessato  non abbia
presentato  il  ricorso,  il  provvedimento  di cancellazione diventa
definitivo.
  Nel  caso  previsto  dal  n.  3)  del  precedente  terzo  comma, la
commissione   provinciale   emette   il   relativo  provvedimento  di
cancellazione  che  potra'  essere  revocato qualora l'interessato ne
faccia successivamente richiesta.