Art. 8. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali. La commissione centrale e' nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni; essa e' composta: a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede; b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato; d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti ad un ruolo professionale provinciale, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale; e) da un rappresentante delle organizzazioni nazionali dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatarie degli accordi economici collettivi degli agenti e rappresentanti di commercio, o comunque di quelle piu' rappresentative, scelto sulla base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni. Nel medesimo decreto e con le medesime modalita' si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero. Alla segreteria della commissione centrale e' addetto il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.