Art. 8.

  Presso    il    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  e'  istituita una commissione centrale per decidere
sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.
  La  commissione  centrale  e'  nominata  con  decreto  del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e dura in carica
quattro anni; essa e' composta:
    a)   da  un  rappresentante  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato che la presiede;
    b) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
    c) dal presidente dell'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) o da un suo delegato;
    d) da sette membri scelti fra gli agenti e rappresentanti di
commercio,   iscritti  ad  un  ruolo  professionale  provinciale,  su
designazione  delle  organizzazioni  sindacali nazionali di categoria
piu' rappresentative a livello nazionale;
    e)   da   un   rappresentante   delle   organizzazioni  nazionali
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato firmatarie degli
accordi   economici  collettivi  degli  agenti  e  rappresentanti  di
commercio,  o  comunque  di quelle piu' rappresentative, scelto sulla
base delle designazioni effettuate dalle stesse organizzazioni.
  Nel  medesimo  decreto e con le medesime modalita' si provvede alla
nomina dei membri supplenti in pari numero.
  Alla  segreteria della commissione centrale e' addetto il personale
in  servizio  presso  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato.