Art. 9. 
 
  E' fatto divieto a chi  non  e'  iscritto  al  ruolo  di  cui  alla
presente legge di esercitare l'attivita' di agente  o  rappresentante
di commercio. 
  La   commissione   provinciale   vigila    sull'osservanza    delle
disposizioni  della  presente  legge  ed  e'  tenuta   a   denunciare
all'autorita' competente coloro  che  esercitano  la  professione  di
agente o rappresentante di commercio senza essere iscritti al ruolo. 
  Chiunque contravviene alle disposizioni  della  presente  legge  e'
punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma
compresa tra L. 1.000.000 e L. 4.000.000. Alle medesime sanzioni sono
soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona
non  iscritta  al  ruolo.  Si  osservano  per  l'accertamento   delle
infrazioni, per la contestazione delle medesime e per la  riscossione
delle somme dovute, le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689, e relative norme regolamentari. 
 
          Nota all'art. 9, terzo comma, ultima parte:
            Della  legge  24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche al
          sistema   penale),  il  titolo  I  contiene  la  disciplina
          generale delle sanzioni amministrative.
            Le  norme  per  l'attuazione di detto titolo I sono state
          emanate  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
          luglio  1982,  n.  571  (rettifiche  dell'art.  1 di questo
          decreto  sono  state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 24
          giugno 1983, n. 172).