ART. 10. Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorita' ecclesiastica circa la loro attivita' di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari. In ogni caso e' applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.