ART. 10.

  Le associazioni costituite o approvate dall'autorita' ecclesiastica
non  riconoscibili  a  norma dell'articolo precedente, possono essere
riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.
  Esse  restano  in  tutto  regolate  dalle  leggi  civili,  salvi la
competenza  dell'autorita'  ecclesiastica  circa la loro attivita' di
religione  o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi
statutari.
  In ogni caso e' applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.