ART. 16.

  Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
    a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio
del  culto  e  alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei
religiosi,   a   scopi  missionari,  alla  catechesi,  all'educazione
cristiana;
    b)  attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di
assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni
caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.