ART. 18.

  Ai fini dell'invalidita' o inefficacia di negozi giuridici posti in
essere  da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che
non   ne   fossero   a  conoscenza,  le  limitazioni  dei  poteri  di
rappresentanza  o l'omissione di controlli canonici che non risultino
dal   codice  di  diritto  canonico  o  dal  registro  delle  persone
giuridiche.