ART. 19.

  Ogni  mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e
nel   modo   di   esistenza   di  un  ente  ecclesiastico  civilmente
riconosciuto  acquista  efficacia  civile mediante riconoscimento con
decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  udito  il  parere  del
Consiglio di Stato.
  In  caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti
prescritti   per  il  suo  riconoscimento  puo'  essere  revocato  il
riconoscimento  stesso  con  decreto del Presidente della Repubblica,
sentita  l'autorita' ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di
Stato.