ART. 2.

  Sono  considerati  aventi fine di religione o di culto gli enti che
fanno  parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti
religiosi e i seminari.
  Per  altre  persone  giuridiche  canoniche,  per le fondazioni e in
genere  per  gli  enti  ecclesiastici  che  non  abbiano personalita'
giuridica  nell'ordinamento  della  Chiesa, il fine di religione o di
culto   e'   accertato   di  volta  in  volta,  in  conformita'  alle
disposizioni dell'articolo 16.
  L'accertamento  di  cui al comma precedente e' diretto a verificare
che  il  fine  di  religione o di culto sia costitutivo ed essenziale
dell'ente,  anche  se  connesso  a  finalita' di carattere caritativo
previste dal diritto canonico.