ART. 2. Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalita' giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16. L'accertamento di cui al comma precedente e' diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalita' di carattere caritativo previste dal diritto canonico.