ART. 20. 
 
  La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti  e
la loro estinzione per altre cause hanno  efficacia  civile  mediante
l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del  provvedimento
dell'autorita' ecclesiastica competente  che  sopprime  l'ente  o  ne
dichiara l'avvenuta estinzione. 
  L'autorita' ecclesiastica competente trasmette il provvedimento  al
Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone  l'iscrizione
di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni  dell'ente
soppresso o estinto. 
  Tale devoluzione avviene secondo quanto  prevede  il  provvedimento
ecclesiastico, salvi in ogni  caso  la  volonta'  dei  disponenti,  i
diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in  caso
di trasferimento  ad  altro  ente,  le  leggi  civili  relative  agli
acquisti delle persone giuridiche.