ART. 21. In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico. Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani. La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.
Nota all'art. 21, primo comma ed all'art. 24, secondo comma: Si trascrive il testo del canone 1274 del codice di diritto canonico promulgato il 25 gennaio 1983 (nella versione italiana curata dall'UECI): "par. 1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente. par. 2. Dove non sia ancora stata organizzata convenientemente la previdenza sociale in favore del clero, la Conferenza Episcopale disponga la costituzione di un istituto che provveda sufficientemente alla sicurezza sociale dei chierici. par. 3. Nelle singole diocesi si costituisca, nella misura in cui e' necessario, un fondo comune, con il quale i Vescovi possano soddisfare agli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessita' della diocesi, e con il quale le diocesi piu' ricche possano anche aiutare le piu' povere. par. 4. A seconda delle diverse circostanze dei luoghi, le finalita' di cui ai par. 2 e 3 si possono piu' convenientemente ottenere con istituti diocesani tra loro federati, o con la cooperazione o l'opportuna consociazione tra varie diocesi, anzi anche organizzata per tutto il territorio della Conferenza Episcopale. par. 5. Questi istituti, se possibile, siano costituiti in modo che ottengano anche il riconoscimento da parte del diritto civile".