ART. 21.

  In  ogni  diocesi  viene  eretto,  entro  il 30 settembre 1986, con
decreto  del  Vescovo  diocesano, l'Istituto per il sostentamento del
clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.
  Mediante   accordo   tra  i  Vescovi  interessati,  possono  essere
costituiti  Istituti  a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini
delle presenti norme, a quelli diocesani.
  La  Conferenza  episcopale italiana erige, entro lo stesso termine,
l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di
integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.
 
          Nota  all'art.  21,  primo  comma  ed  all'art. 24, secondo
          comma:
            Si  trascrive  il  testo  del  canone  1274 del codice di
          diritto  canonico  promulgato  il  25  gennaio  1983 (nella
          versione italiana curata dall'UECI):
            "par.  1.  Nelle  singole  diocesi  ci  sia  un  istituto
          speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo
          che  si provveda al sostentamento dei chierici che prestano
          servizio  a  favore  della diocesi, a norma del can. 281, a
          meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente.
            par.   2.   Dove   non   sia   ancora  stata  organizzata
          convenientemente la previdenza sociale in favore del clero,
          la  Conferenza  Episcopale  disponga  la costituzione di un
          istituto   che  provveda  sufficientemente  alla  sicurezza
          sociale dei chierici.
            par.  3.  Nelle  singole  diocesi  si  costituisca, nella
          misura  in cui e' necessario, un fondo comune, con il quale
          i  Vescovi  possano soddisfare agli obblighi verso le altre
          persone  che servono la Chiesa e andare incontro alle varie
          necessita'  della  diocesi,  e con il quale le diocesi piu'
          ricche possano anche aiutare le piu' povere.
            par.  4.  A seconda delle diverse circostanze dei luoghi,
          le  finalita'  di  cui  ai  par.  2  e  3  si  possono piu'
          convenientemente  ottenere  con istituti diocesani tra loro
          federati, o con la cooperazione o l'opportuna consociazione
          tra  varie  diocesi,  anzi  anche  organizzata per tutto il
          territorio della Conferenza Episcopale.
            par.  5.  Questi istituti, se possibile, siano costituiti
          in  modo che ottengano anche il riconoscimento da parte del
          diritto civile".