ART. 22. 
 
  L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il  sostentamento  del
clero acquistano la  personalita'  giuridica  civile  dalla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministro
dell'interno,  che  conferisce  ad  essi   la   qualifica   di   ente
ecclesiastico civilmente riconosciuto. 
  Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dei relativi provvedimenti canonici. 
  La procedura di  cui  ai  commi  precedenti  si  applica  anche  al
riconoscimento civile dei decreti canonici  di  fusione  di  Istituti
diocesani o di separazione di  Istituti  a  carattere  interdiocesano
emanati entro il 30 settembre 1989.