ART. 23. 
 
  Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento  del  clero  e'
emanato dal Vescovo diocesano in conformita' alle disposizioni  della
Conferenza episcopale italiana. 
  In  ogni  caso,  almeno  un  terzo  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione di ciascun Istituto  e'  composto  da  rappresentanti
designati dal clero diocesano su base elettiva.