ART. 24.

  Dal  1  gennaio  1987  ogni  Istituto provvede, in conformita' allo
statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla
Conferenza  episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento
del  clero  che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto
previsto dall'articolo 51.
  Si  intende  per  servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi
del  canone  1274,  paragrafo  1,  del  codice  di  diritto canonico,
l'esercizio  del  ministero  come definito nelle disposizioni emanate
dalla Conferenza episcopale italiana.
  I  sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la
remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel
primo  comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a)
e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.