ART. 25.

  La  remunerazione  di  cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 e'
equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
  L'Istituto  centrale  opera,  su  tale  remunerazione,  le ritenute
fiscali  e  versa  anche,  per  i  sacerdoti  che  vi siano tenuti, i
contributi   previdenziali   e  assistenziali  previsti  dalle  leggi
vigenti.