ART. 25. La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 e' equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.