ART. 26. 
 
  Gli  istituti  religiosi,  le  loro  province  e  case   civilmente
riconosciuti, possono, per ciascuno  dei  propri  membri  che  presti
continuativamente opera in attivita'  commerciali  svolte  dall'ente,
dedurre, ai fini della determinazione  del  reddito  di  impresa,  se
inerente alla sua produzione e in sostituzione degli  altri  costi  e
oneri relativi alla  prestazione  d'opera,  ad  eccezione  di  quelli
previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo  annuo
previsto  per  le  pensioni  corrisposte  dal  Fondo   pensioni   dei
lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. 
  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   e'   determinata   la
documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo
di imposta successivo a quello di entrata in  vigore  delle  presenti
norme.