ART. 27.

  L'Istituto  centrale  e gli altri Istituti per il sostentamento del
clero  possono  svolgere  anche  funzioni  previdenziali  integrative
autonome per il clero.
  Gli  Istituti diocesani destinano, in conformita' ad apposite norme
statutarie,  una  quota  delle  proprie  risorse  per  sovvenire alle
necessita'  che  si  manifestino  nei  casi  di  abbandono della vita
ecclesiastica  da  parte  di  coloro  che  non  abbiano  altre  fonti
sufficienti di reddito.