ART. 29.

  Con  provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica competente, vengono
determinate,  entro  il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione
delle   diocesi   e   delle  parrocchie  costituite  nell'ordinamento
canonico.
  Tali enti acquistano la personalita' giuridica civile dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  del  decreto  del Ministro
dell'interno  che  conferisce  alle  singole  diocesi e parrocchie la
qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
  Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dei relativi provvedimenti canonici.
  Con  provvedimenti  del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli
episcopi,  le  case  canoniche,  gli  immobili  adibiti  ad attivita'
educative  o  caritative  o  ad  altre  attivita'  pastorali,  i beni
destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro
bene  o  attivita'  che  non  fa  parte  della  dote  redditizia  del
beneficio,  trasferiti  all'Istituto  a  norma dell'articolo 28, sono
individuati   e  assegnati  a  diocesi,  parrocchie  e  capitoli  non
soppressi.