ART. 29. Con provvedimenti dell'autorita' ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico. Tali enti acquistano la personalita' giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici. Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attivita' educative o caritative o ad altre attivita' pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attivita' che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.