ART. 30.

  Con  l'acquisto,  da  parte  della  parrocchia,  della personalita'
giuridica  a  norma  dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la
personalita'  giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio
e'  trasferito  di  diritto  alla  parrocchia,  che  succede all'ente
estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.
  Con  il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 29,
l'autorita'  ecclesiastica  competente  comunica anche l'elenco delle
chiese parrocchiali estinte.
  Tali  enti  perdono  la personalita' giuridica civile dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  del  decreto  del Ministro
dell'interno,   che   priva  le  singole  chiese  parrocchiali  della
qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
  Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione
dei relativi provvedimenti canonici.
  Le   disposizioni   dei   commi   precedenti   si  applicano  anche
all'estinzione  di  chiese  cattedrali  e  al  trasferimento dei loro
patrimoni  alle rispettive diocesi qualora la autorita' ecclesiastica
adotti i relativi provvedimenti canonici.