ART. 31.

  Fino  al  31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22,
terzo  comma  28,  29,  30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a
norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.
  Le  trascrizioni  e  le volture catastali relative ai trasferimenti
previsti  dagli  articoli  28  e  30 avvengono sulla base dei decreti
ministeriali   di  cui  ai  medesimi  articoli  senza  necessita'  di
ulteriori  atti  o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari,
le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
  Nelle  diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema
tavolare,  i  decreti  di cui all'articolo 28 possono provvedere alla
ripartizione  dei  beni  immobili  degli  enti estinti tra l'Istituto
diocesano  per  il  sostentamento del clero e gli altri enti indicati
nell'articolo 29, ultima comma, che ad essi succedono.
  Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55
e 69.