ART. 32.

  Le  liberalita'  disposte  con  atto  anteriore  al 1 luglio 1987 a
favore  di  un  beneficio  ecclesiastico  sono  devolute all'istituto
diocesano  per  il sostentamento del clero, qualora la successione si
apra  dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da
questo accettata prima dell'estinzione.
  Analogamente  le  liberalita'  disposte  a  favore  di  una  chiesa
parrocchiale   o   cattedrale   sono  devolute  rispettivamente  alla
parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.